IL CAPO 
              DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'articolo 3,  comma  2,  ultimo  periodo  del
citato decreto-legge n. 59/2012  dove  viene  stabilito  che  per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'articolo 5, commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima
legge n. 225/1992; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3488
del 29 dicembre  2005  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni
recante:  "Misure  urgenti  finalizzate  alla   realizzazione   degli
interventi volti alla  definitiva  bonifica  del  relitto  principale
della VLCC Haven."; 
  Visto, in particolare, l'articolo 3 dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3977 in data 8 novembre 2011; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  del  15  maggio   2012,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire
la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota del 22 gennaio 2013 del Soggetto attuatore; 
  Vista la nota del 14 dicembre 2012  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
  Acquisita l'intesa della regione Liguria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Liguria  e'  individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli interventi di  bonifica  del  relitto  principale
della VCCL Haven, nonche' a quelli di  miglioramento  della  qualita'
delle acque costiere dei comuni di Arenzano e Cogoleto e del litorale
di Genova Vesima. 
  2. Per i fini  di  cui  al  comma  1,  il  Direttore  generale  del
Dipartimento ambiente della  Regione  Liguria  e'  individuato  quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della   medesima   Regione   nel   coordinamento   degli   interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni dalla data di adozione del presente  provvedimento,  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna e provvede alla ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3.  Il  Soggetto  attuatore  di  cui  all'articolo  1,   comma   5,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3488  del
29 dicembre 2005 e successive  modificazioni,  provvede  entro  dieci
giorni dall'adozione del  presente  provvedimento,  a  trasferire  al
Direttore generale del Dipartimento ambiente della  Regione  Liguria,
tutta  la  documentazione  amministrativa  e  contabile  inerente  la
gestione. 
  4. Il Direttore generale del Dipartimento  ambiente  della  Regione
Liguria per l'espletamento delle iniziative di cui al  comma  2  puo'
avvalersi, della collaborazione della strutture  dell'Amministrazione
provinciale, degli Enti  territoriali  e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello   Stato,   i   quali
provvedono nell'ambito delle risorse disponibili, con oneri a  carico
dei pertinenti  capitoli  di  bilancio  di  ciascuna  Amministrazione
interessata e sulla base  di  apposite  convenzioni,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  Direttore  generale  del  Dipartimento
ambiente della Regione Liguria provvede, fino al completamento  degli
interventi   di    cui    al    comma    3    e    delle    procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5660 che viene allo  stesso  intestata
per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza sulla Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Il
predetto soggetto e'  tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento  della
protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di  attuazione
degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
generale  del  Dipartimento  ambiente  della  Regione  Liguria   puo'
predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
finalizzati  al  superamento  della  situazione  di  criticita',   da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti  secondo  le
ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali
residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale
Piano sara' oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi
dell'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto  1990  e  successive
modifiche ed integrazioni, tra il  Ministero  dell'Ambiente  e  della
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Liguria. 
  7 A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma  6,
le risorse  residue  relative  al  predetto  Accordo  giacenti  sulla
contabilita' speciale  sono  trasferite  al  bilancio  della  Regione
Liguria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono  versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel Piano di cui al comma 6. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo  della
Protezione Civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Direttore generale del Dipartimento ambiente  della  Regione
Liguria, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di  cui
al comma 5, provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile ed al Ministero dell'Ambiente e  della  Tutela  del
Territorio e del Mare una relazione conclusiva riguardo le  attivita'
poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  11.  Restano  fermi  gli  obblighi  di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 5, comma 5-bis della legge n. 225 del 1992 e  successive
modificazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 27 febbraio 2013 
 
Il capo del dipartimento 
Gabrielli